DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Con il DL 83/2012 (c.d. decreto crescita e sviluppo) e la legge n. 147/2013 (legge di stabilità) sono state ampliate le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti. Il nuovo testo dell’art. 101, comma 5, del Tuir prevede i seguenti casi di deducibilità delle perdite su crediti:

1) ipotesi automatiche di deducibilità:

  • assoggettamento del debitore a procedure concorsuali;
  • crediti di modesta entità (inferiori a € 2.500,00 o € 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi;
  • crediti prescritti;
  • crediti cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili.

2) criterio ordinario: perdite che risultano da elementi certi e precisi.

 1.1 IPOTESI AUTOMATICHE: PERDITE SU CREDITI VERSO DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI

Le perdite su crediti sono deducibili, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Al riguardo, sono considerate procedure concorsuali:

  • il fallimento;
  • la liquidazione coatta amministrativa;
  • il concordato preventivo;
  • l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (novità) ex art. 182-bis della legge fallimentare.

La disposizione in esame non si applica in caso di piani attestati di risanamento (art. 67 l.f.) per i quali dovranno applicarsi gli ordinari criteri di certezza e precisione.

1.2 ALTRE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA

Le norme sono intervenute ampliando i casi in cui la perdita risulta automaticamente deducibile:

  1. Crediti di importo inferiore a € 2.500,00 (5.000,00 per imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro), per i quali è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento; l’importo suddetto fa riferimento non al totale del credito vantato verso il singolo debitore, ma alle singole operazioni che risultano da incassare (riferimento alla singola fattura). Se ad esempio si vanta un credito totale di € 5.000,00 verso un debitore, dovuto a due forniture rispettivamente di € 4.000,00 e di € 1.000,00, la perdita sul credito di € 1.000,00 è deducibile automaticamente appena trascorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento, mentre per quella di € 4.000,00 devono seguirsi gli ordinari criteri di deducibilità (elementi certi e precisi).
  2. Prescrizione del credito (10 anni).
  3. Cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (novità della legge di stabilità 2014), ovvero in presenza di eventi realizzativi quali:

    • cessione pro soluto del credito (senza azione di regresso), a prescindere dalla natura del cessionario, purché indipendente dal cedente;
    • transazione con il debitore;
    • rinuncia definitiva al credito, con cancellazione dalla contabilità.

    Mentre nei primi due casi non sono richiesti altri elementi, nel caso di rinuncia al credito, è necessario dimostrare l’impossibilità o l’infruttuosità di recuparare il credito, anche attraverso azioni esecutive. Resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove ravvisi profili di elusività o antieconomicità, specie nel caso di operazioni all’interno di un gruppo.

2. ELEMENTI CERTI E PRECISI

Sotto questo aspetto l’Amministrazione Finanziaria, da ultimo nella circolare 26/E del 1° agosto 2013, e la Giurisprudenza hanno fornito negli anni varie interpretazioni. In linea generale, si richiede di dimostrare che il debitore versi in una situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale tale da escludere la possibilità di una riscossione del credito.  Al riguardo sono considerati elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita:

  • la fuga, la latitanza o l’irreperibilità del debitore;
  • l’infruttuoso invio dì diffide ed intimazioni ad adempiere, da parte della società o da parte di un legale, o le relazioni negative delle agenzie di recupero crediti;
  • il protesto dei titoli;
  • l’infruttuosa notifica di atti di precetto;
  • la mancanza di beni mobili ed immobili in proprietà del debitore documentata da un verbale di pignoramento negativo;
  • la dichiarazione del debitore di non poter adempiere (contenuta ad esempio in un invito a definire un concordato stragiudiziale);
  • la revoca degli affidamenti bancari (cassazione n.12431 del 18.07.12).

Per concludere, si ricorda che la deduzione delle perdite può prescindere dalla ricerca di prove formali nel caso in cui eventuali azioni di recupero comportino il sostenimento di ulteriori costi che risultino uguali o maggiori all’importo del credito da recuperare (R.M. 6.8.76 n. 9/124).