COVID-19 – DECRETO CURA ITALIA

 

Il Decreto “Cura Italia” pubblicato il 17.03.2020 ha introdotto numerose misure di sostegno economico a imprese e lavoratori in conseguenza all’emergenza Covid-19. Di seguito sono riportate le più rilevanti.

 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Un primo intervento riguarda la sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali, con criteri diversi a seconda della dimensione, del settore e dell’ubicazione dell’impresa.

In particolare, la sospensione dei versamenti è così articolata:

  1. Per tutti i contribuenti, i versamenti in scadenza il 16.03.2020 sono stati prorogati al 20.03.2020;
  2. Per le imprese e i lavoratori autonomi che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, i versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo per IVA, ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi INPS e premi INAIL, sono prorogati al 31 maggio 2020;.
  3. per i soggetti che operano nei settori più colpiti (turistico, assistenziale, spettacolo, fieristico, ristorazione, cultura e trasporti), sono prorogati al 31 maggio 2020:
  • il versamento IVA in scadenza il 16 marzo;
  • i versamenti per ritenute e contributi (di cui al punto precedente) in scadenza nei mesi di marzo e aprile;

4. per le associazioni e le società sportive, la sospensione delle ritenute e dei contributi comprende anche il mese di maggio, con versamento al 30 giugno 2020.

Occorre fare alcune precisazioni:

  • la sospensione di cui ai punti 2, 3, e 4 riguarda solo l’IVA in scadenza il 16.03.2020 e le ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL); rimangono escluse le ritenute d’acconto su lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni, nonché la tassa vidimazione libri sociali;
  • il pagamento sospeso potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio (30 giugno nel settore sportivo) oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (mese di giugno nel settore sportivo).

Per tutti, gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso dall’8 Marzo al 31 Maggio potranno essere effettuati entro il 30 Giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Sono esclusi dalla proroga l’invio della certificazione unica relativa a lavoro dipendente e assimilati.

I termini ordinari per l’approvazione del bilancio delle società slittano dal 29 aprile al 28 Giugno 2020.

 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

 Per tutti i contribuenti sono sospesi dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 i termini di versamento relativamente a:

  • Cartelle dell’Agenzia della Riscossione, ivi compreso le rate di dilazioni in corso;
  • Avvisi di accertamento esecutivi;
  • Avvisi di addebito INPS;
  • Accertamenti dogane;
  • Ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Questo “sembrerebbe” escludere la possibilità di rateizzare le cartelle oggetto di sospensione e di allungare i piani di dilazione già in corso.

Rimangono esclusi dalla sospensione, salvo modifiche o nuovi chiarimenti, i versamenti relativi agli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Viene differito al 31.05.2020 anche il versamento della rata del 28.02.2020 della c.d. “rottamazione ter” e della rata del 31.03.2020 del c.d. “saldo e stralcio”. Tutte le altre scadenze rimangono inalterate.

Nel medesimo arco temporale (08.03.2020 – 31.05.2020), sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e le azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi scaduti.

Sono inoltre sospesi i termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello degli uffici degli enti impositori.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE

Le imprese possono sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19 presentando domanda di “cassa integrazione” per i propri lavoratori dipendenti. Detto trattamento di integrazione salariale speciale può essere richiesto per una durata massima di nove settimane e per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

INDENNITÀ A LAVORATORI AUTONOMI

Viene riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata INPS (liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche non titolari di altri redditi da lavoro;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (inclusi artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso dall’1.1.2019 al 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Le indennità saranno erogate dall’INPS, previa domanda. Si attendono istruzioni operative in merito alla presentazione delle richieste.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio, rapportato ai giorni di lavoro in sede, è attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

 SOSPENSIONE FINANZIAMENTI E CANONI DI LEASING

Sono previste misure a sostegno delle piccole e medie imprese (entro 50 milioni di fatturato, 43 milioni di attivo, 250 dipendenti) che prevedono una moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie (non deteriorate), nei confronti di banche e intermediari finanziari.

In particolare:

  1. le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
  2. i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020, possono essere prorogati fino alla suddetta data e alle medesime condizioni;
  3. il pagamento delle rate di mutui o altri finanziamenti rateali e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, può essere sospeso sino a detta data e il relativo piano di rimborso rimodulato secondo modalità che garantiscono l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.

I costi amministrativi rimangono a carico degli intermediari. Resta consentito alle imprese poter beneficiare della sola sospensione della quota capitale.

Per poter beneficiare di tali misure, le imprese devono comunicare l’intenzione alla banca, corredandola da un’autocertificazione relativa al fatto di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Viene esteso e rafforzato il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per il reperimento di risorse finanziarie. La garanzia dello Stato è concessa a titolo gratuito per un importo massimo di 5 milioni di euro per singola impresa. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo. La valutazione per l’accesso al Fondo verrà effettuata sulla base della situazione economico-finanziaria dell’impresa e dovrebbe comprendere anche le imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE

A favore delle associazioni e delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, è prevista la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”

È prevista la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Covid-19. A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

 ALTRE MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E PRIVATI

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta (da utilizzare in compensazione) nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

CREDITO D’IMPOSTA PER PERDITE SU CREDITI

È previsto un credito d’imposta per le perdite su crediti derivanti dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (oltre 90 gg. la data dell’adempimento), nella misura del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA

Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, spetta una detrazione d’imposta pari al 30%, per un massimo di 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

NON EFFETTUAZIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI

I soggetti percipienti redditi da lavoro autonomo e provvigioni, con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019 e senza dipendenti, possono chiedere al sostituto d’imposta di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi erogati nel periodo compreso dal 17 al 31 Marzo 2020.