LEGGE DI BILANCIO 2026

Di seguito le più rilevanti novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026 e dai decreti collegati.

NOVITÀ PER IMPRESE

IPER-AMMORTAMENTI
Viene reintrodotta l’agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese per il periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Detta agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di una maggiorazione massima del 180% del costo mmortizzabile o del canone di leasing. A titolo esemplificativo, a fronte di una spesa di 100 si potrà ammortizzare 280.
Le caratteristiche principali di questa agevolazione sono le seguenti:
Beni agevolabili
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 compresi nei nuovi elenchi allegati alla legge di bilancio 2026;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti fotovoltaici e quelli per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Condizioni
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La spettanza dell’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Misura dell’agevolazione
Il beneficio, in termini di maggiorazione del costo ammortizzabile, varia in base all’ammontare degli investimenti:
• 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso al beneficio
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni che saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.
Investimenti sostitutivi
Se nel corso del periodo di ammortamento il bene venisse venduto o destinato ad una filiale estera, non si perderebbe il beneficio a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo fosse inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, l’agevolazione proseguirebbe per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 PER IMPRESE AGRICOLE
Per le imprese del settore agricolo è previsto un credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 effettuati dall’1.1.2026 al 28.9.2028.

CREDITO D’IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA – PROROGA PER IL 2026
È stato prorogato il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica per l’anno 2026 nella misura del 10% della spesa effettuata, utilizzabile in compensazione mediante F24 in un’unica quota annuale.
Detta agevolazione è soggetta ad un limite di spesa pubblica, per cui l’impresa interessata dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione riguardante l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
È previsto un incremento delle risorse a sostegno della cosiddetta “Legge Sabatini” che prevede la possibilità da parte di banche ed intermediari finanziari convenzionati di concedere alle PMI finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali, con un contributo statale in conto interessi.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
In materia di tassazione del lavoro dipendente si riportano le principali novità di carattere agevolativo:
1) BUONI PASTO ELETTRONICI: incremento della soglia di non imponibilità da 8 a 10 euro.
2) IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RINNOVI CONTRATTUALI: introduzione per il 2026 di un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026; l’imposta sostitutiva può essere applicata solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nell’anno 2025.
3) IMPOSTA SOSTITUTIVA SU LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, ECC: introduzione per il 2026 di un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni ed indennità relative a lavoro notturno, festivo, effettuato nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro; detta agevolazione può essere applicata solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025.
4) RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ: riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato all’1% per il 2026 e 2027 e incremento a 5.000 euro del limite delle somme agevolabili.
5) PROROGA AGEVOLAZIONE DIVIDENDI PERCEPITI DA DIPENDENTI: proroga per il 2026 dell’agevolazione sui dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato; l’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, per un importo non superiore a 1.500 euro annui


ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
• trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026 e prevedono:

  1. il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione (imposta sostituiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate);
  2. la possibilità di optare, per la determinazione della base imponibile d’imposta, per il valore catastale degli immobili invece del valore normale;
  3. la riduzione delle imposte indirette: l’imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di trasferire l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Il regime agevolativo prevede:

  1. l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  2. la possibilità di determinare la plusvalenza optando per il valore catastale dell’immobile luogo del valore normale dell’immobile.
    Ai fini delle agevolazioni in esame l’operazione deve avvenire entro il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili) e l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

ALTRE NOVITÀ
Fra le altre novità di natura fiscale si segnalano le seguenti:
1) MODIFICA AI REQUISITI DI ACCESSO/PERMANENZA REGIME FORFETARIO: proroga per il 2026 del limite di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario.
2) MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI PERCEPITI E DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI IMPRENDITORI: dal 2026 l’esclusione parziale dalla tassazione opera a condizione che la partecipazione detenuta sia almeno pari al 5% del capitale sociale ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Per le persone fisiche il prelievo su dividendi e plusvalenze rimane al 26% sul totale percepito o realizzato indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta.
3) AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE: reintroduzione, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, della possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10%.
4) FRAZIONAMENTO TASSAZIONE PLUSVALENZE: eliminazione della facoltà di frazionare le plusvalenze realizzate in relazione ai beni strumentali, patrimoniali e alle partecipazioni immobilizzate, nell’ambito del reddito d’impresa.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL’ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE IRPEF
Entra in vigore dal 2026 la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile. Alla luce delle modifiche introdotte, la tassazione Irpef diventa la seguente:
– 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
– 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
– 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il beneficio fiscale inerente la riduzione dell’aliquota suddetta viene azzerato per i soggetti che hanno un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA PER IL 2026
Prevista la proroga per l’anno 2026 dell’esenzione dall’IRPEF, stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
– fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
– oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
– oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

ALTRE NOVITÀ
Fra le altre novità di natura fiscale decorrenti dal 2026 si segnalano le seguenti:
1) INCREMENTO DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: aumento del limite di deducibilità da 5.164,57 a 5.300,00 euro dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
2) INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO DOMICILIATI: aumento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta forfetaria prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il regime dei neo residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.
3) INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI: incremento dell’imposta sostitutiva al 21% per la rivalutazione delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

PROROGA DELLE DETRAZIONI DELLE SPESE RELATIVE A INTERVENTI EDILIZI
Le detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio, di sismabonus e di riqualificazione energetica sono state prorogate nella seguente misura:
A. Per le spese sostenute in riferimento all’abitazione principale:
• Per il 2026 – aliquota del 50%;
• Per il 2027 – aliquota del 36%;
B. Per le spese sostenute in riferimento a unità diverse dall’abitazione principale:
• Per il 2026 – aliquota del 36%;
• Per il 2027 – aliquota del 30%.
Il limite di spesa rimane invariato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che dal 2025 le detrazioni IRPEF/IRES relative agli interventi di riqualificazione energetica e di sismabonus sono state equiparate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio in termini di aliquote.

BONUS MOBILI – PROROGA PER IL 2026
Viene prorogato anche per l’anno 2026 il cd. “bonus mobili” nella misura del 50% entro il limite di spesa di 5.000 euro.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI
Dal 2026, a partire da 3 appartamenti destinati alla locazione breve, scatta la presunzione di imprenditorialità, con obbligo di apertura di partita IVA e conseguente esclusione dalla cedolare secca.
Per “locazioni brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Per conteggiare l’appartamento è sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di 1 giorno), mentre se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera 1 solo appartamento.
Rimangono invece invariate le aliquote della cedolare secca applicabili alle locazioni brevi (21% per il primo appartamento e 26% per il secondo).

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ROTTAMAZIONE QUINQUIES
Prevista una nuova rottamazione dei debiti iscritti a ruolo presso l’Agenzia della Riscossione relativi al periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2023 (c.d. “rottamazione- quinquies”).
Detta rottamazione riguarda i debiti derivanti da:
• omessi versamenti di imposte dichiarate e/o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni presentate;
• contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
• multe stradali.
Non vi rientrano, di conseguenza, i debiti derivanti da atti di accertamento.
Per quanto concerne i TRIBUTI LOCALI (IMU, Tari, ecc.), è riconosciuta la facoltà, in capo a Regioni ed Enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di loro spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi e/o delle sanzioni, fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo.
L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei debiti rottamabili.
Effetti della rottamazione
I benefici della rottamazione consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
Adesione alla rottamazione
La domanda di rottamazione va presentata entro il 30.4.2026 in forma telematica. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le somme (o la prima rata) andranno pagate entro il 31.7.2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Decadenza dalla rottamazione
A differenza delle versioni precedenti, questa rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni, sempre che si tratti di debiti rientranti nella nuova rottamazione.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ELIMINAZIONE DELLA SOGLIA PER I PROFESSIONISTI
Dal 15.06.2026, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di qualsiasi importo in favore di professionisti, verificheranno se ci sono debiti pendenti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di debiti iscritti a ruolo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato.