COVID-19 – DECRETO LIQUIDITÀ

Il nuovo “Decreto Liquidità” pubblicato l’8 aprile 2020 ha ampliato le misure di sostegno economico a imprese e lavoratori in parte già introdotte dal precedente Decreto Cura Italia in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Di seguito sono riportate le novità più rilevanti.

 

INTERVENTI DI NATURA FISCALE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Come nel precedente decreto, un primo intervento riguarda la proroga della sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali. Questa volta però si applicano criteri diversi, che tengono conto della dimensione dell’impresa e della perdita di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto all’anno precedente.

In particolare, è previsto il rinvio al 30 giugno 2020 dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio per IVA, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL a favore di soggetti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo (con riferimento ai versamenti del 16.04) e nel mese di aprile (per i versamenti del 16.05) rispetto all’anno precedente; per le imprese con oltre 50 milioni di fatturato, la riduzione deve essere di almeno il 50%.

Si segnala inoltre che:

  • rimangono escluse dalla proroga le ritenute d’acconto su lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni;
  • il pagamento sospeso potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese;
  • rimangono in vigore le regole più favorevoli per specifici settori introdotte nel precedente Decreto Cura Italia, indicate nella circolare n. 7/2020.

RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI

I soggetti percipienti redditi da lavoro autonomo e provvigioni, con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019 e senza dipendenti, possono chiedere al sostituto d’imposta di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi erogati nel periodo compreso dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

MORATORIA MANCATI VERSAMENTI

Vengono considerati regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020 (poi prorogati al 20 marzo 2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

ALTRE MISURE FISCALI

Sono previste proroghe per alcuni adempimenti tributari e altri incentivi di natura fiscale di seguito elencati:

  • Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020: è posticipato al 30 aprile 2020 il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai percipienti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
  • Ritenute in materia di appalti e forniture: i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
  • Beneficio prima casa: al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” è prevista la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il riacquisto della prima casa.
  • Imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020 sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno (20 luglio 2020). Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel 2° trimestre, il versamento dell’imposta relativa al 1° e 2° trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del 3° trimestre (20 ottobre 2020).
  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e per un importo massimo di 20.000 euro.

 MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI E MISURE DI SOSTEGNO ALL’EXPORT E GRANDI IMPRESE

Sono state ampliate le misure di sostegno alla liquidità del settore produttivo, in parte già introdotte con il Decreto Cura Italia, che prevedono il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e la previsione di nuove forme di accesso al credito garantito per le grandi aziende e per l’export.

Dette misure riguardano, in generale, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari garantiti dallo Stato, a condizioni agevolate, per ovviare alle difficoltà finanziare legate alla situazione di emergenza. Segnaliamo che non si tratta di erogazioni a fondo perduto ma di prestiti bancari, ancorché agevolati, da richiedere solo in caso di necessità.

L’operazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 2020 e può riguardare nuovi prestiti oppure la rinegoziazione di prestiti esistenti.

Rimangono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

Fra le altre misure, segnaliamo la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospendono i termini di protesto in caso di mancato incasso; in particolare:

  1. l’assegno continua ad essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente;
  2. nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà per il traente la sospensione dei termini con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. Di conseguenza, non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione e se l’avviso è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Il tutto viene rinviato a dopo il periodo di sospensione.

INFORMATIVA RIGUARDO I PAGAMENTI COMMERCIALI E I CANONI DI LOCAZIONE

 La sospensione del pagamento di tributi e contributi e le misure di sostegno alla liquidità sopra enunciate hanno lo scopo di evitare il blocco dei pagamenti commerciali, con pericolosi effetti a cascata sull’intero sistema produttivo.

In questo momento è importante rispettare le scadenze di pagamento. Segnaliamo, a tal proposito, che la legge non prevede alcuna sospensione dei pagamenti fra le parti commerciali, ivi compreso i canoni di locazione.

Per le locazioni, in particolare, le eventuali sospensioni o riduzioni di canone dovranno essere ben valutate e, nel caso di riduzione anche temporanea del canone, è consigliato redigere una scrittura privata fra le parti e registrarla presso l’Agenzia delle Entrate per evitare di versare le imposte su importi maggiori non riscossi. Per i negozi, ricordiamo che lo Stato offre un credito d’imposta del canone pagato nel mese di Marzo del 60% (probabile proroga e ampliamento nei decreti di prossima emanazione).