FATTURAZIONE ELETTRONICA

In merito all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019, si forniscono alcune informazioni utili.

PROCEDIMENTO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si riportano di seguito le fasi del processo di fatturazione elettronica:

1. Creazione del documento in formato XML:

  • utilizzo di software specifico;
  • uso del programma dell’Agenzia delle Entrate “Compilazione Fattura Elettronica (FEL18)”, adatto per i piccoli contribuenti.

2. Trasmissione del file al c.d. “Sistema di Interscambio” (SDI), canale telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate:

  • utilizzo di software specifico;
  • uso del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • invio tramite posta elettronica certificata.

3. Controllo del file da parte dello SDI:

  • esito positivo: la fattura è da considerarsi emessa;
  • ricevuta di scarto entro 5 giorni: la fattura NON è da considerarsi emessa; deve essere corretta e spedita nuovamente entro 5 gg. effettivi (e non lavorativi) per non incorrere in sanzioni.

4. Recapito della fattura al destinatario:

  • ricevuta di consegna: la fattura è stata correttamente recapitata al destinatario;
  • ricevuta di mancata consegna: la fattura non è stata recapitata al destinatario ma è da considerarsi in ogni caso emessa (tipicamente nel caso di privati, contribuenti minimi o forfetari e contribuenti esteri oppure, in generale, in caso di recapito assente o errato); in quest’ultimo caso avvertire il cliente che la fattura è stata trasmessa allo SDI e verificare il corretto inserimento del recapito.

5. Conservazione del documento:

  • utilizzo di software specifico;
  • adesione al servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che conserva gratuitamente e in automatico tutte le fatture trasmesse allo SDI per 15 anni.

 FATTURAZIONE ATTIVA

REGOLA BASE: EMISSIONE FATTURA = TRASMISSIONE ALLO SDI

La fattura si considera emessa al momento della trasmissione allo SDI.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (invariato):

  • cessione beni: data consegna o spedizione;
  • prestazioni di servizi: data del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi sopra riportati, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

FATTURA IMMEDIATA – NUOVI TERMINI DI EMISSIONE

DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2019:

  • Data documento = data di effettuazione dell’operazione (invariato).
  • Termini di emissione/trasmissione allo SDI = non saranno irrogate sanzioni se la fattura elettronica viene trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, quindi entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (o il 16 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, per i contribuenti trimestrali).

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019:

Due date diverse:

  • data di effettuazione dell’operazione;
  • data di emissione = trasmissione della fattura.

Termini di emissione/trasmissione allo SDI = entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

FATTURA DIFFERITA

REGOLA BASE: DATA DOCUMENTO = DATA DI EMISSIONE/TRASMISSIONE ALLO SDI

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

La “data del documento” da indicare in fattura dovrà coincidere con la data di emissione/trasmissione della fattura elettronica. Per cui la fattura emessa/trasmessa i primi giorni del mese successivo a quello di compimento delle operazioni non potrà riportare la data di fine mese ma la data effettiva in cui si trasmette la fattura allo SDI. Ai fini IVA, la fattura emessa i primi giorni del mese successivo dovrà essere conteggiata nel mese precedente, vale a dire quello di effettuazione delle operazioni.

Esempio – Fatturazione di prodotti consegnati nel mese di gennaio 2019 – opzioni:

  • Fattura differita con “data documento” 31/01/2019 = invio in data 31/01/2019= registrazione in contabilità in data 31/01/2019 con competenza IVA gennaio;
  • Fattura differita con “data documento” 04/02/2019 (entro il 15/02) = invio in data 04/02/2019 = registrazione in contabilità in data 04/02/2019 ma con competenza IVA gennaio (mese di effettuazione delle operazioni – conta la data del ddt).

FATTURE DATATE 2018

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse nel 2018, ancorché inviate al cliente nel 2019, possono essere analogiche (cartacee) e non necessariamente in formato elettronico.

FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI ESONERATI

I titolari di partita IVA che emettono fattura verso soggetti esonerati dalla fattura elettronica (privati, minimi e forfetari, produttori agricoli con un volume d’affari inferiore ad euro 7.000,00, associazioni sportive dilettantistiche con volume d’affari inferiore ad euro 65.000,00) devono:

  • emettere fattura elettronica indicando nel codice destinatario 7 zeri (“0000000”), a meno che il soggetto non fornisca un codice destinatario o una pec;
  • consegnare una copia cartacea della fattura.

AUTOFATTURE (no Reverse Charge)

L’obbligo di generazione e trasmissione di documenti elettronici interessa anche le autofatture. Il cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura d’acquisto entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà emettere un’autofattura in formato elettronico indicando nel campo “tipo documento” il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri.

Le autofatture con codice TD01 devono invece essere utilizzate nei seguenti casi:

  • omaggi;
  • autoconsumo di beni o utilizzo per finalità estranee all’attività d’impresa;
  • estrazione di beni dal deposito IVA;
  • acquisti da produttori agricoli esonerati.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL BOLLO

Le fatture non soggette ad IVA (escluse le operazioni estere e tutte quelle soggette al regime del reverse charge) di importo superiore ad euro 77,47 scontano l’imposta di bollo di 2 euro. Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre. L’ammontare dell’imposta da versare verrà anche indicato nel sito dall’Agenzia delle Entrate nell’apposita area riservata del soggetto passivo. In fattura dovrà essere riportata la dicitura “bollo assolto in modo virtuale”, selezionando eventualmente l’apposito flag nel programma di compilazione.

FATTURAZIONE PASSIVA

DETRAZIONE IVA

Riguardo alla detrazione IVA delle fatture di acquisto è stato precisato che è possibile portare in detrazione le fatture ricevute e registrate entro il giorno antecedente il termine della liquidazione (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento della fattura – contribuenti mensili – entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento della fattura – contribuenti trimestrali). Fanno eccezione le fatture di acquisto relative all’anno precedente, per le quali l’IVA deve essere detratta a partire dal mese in cui la fattura viene ricevuta.

Esempi (contribuenti mensili):

  • Si riceve in data 02/02/2019 una fattura di acquisto datata gennaio 2019: è possibile registrare la fattura entro il 15/02/2019 e imputarla nell’IVA acquisti di gennaio – i programmi dovrebbero poter gestire questa funzionalità, vale a dire annotare la fattura alla data di ricezione imputandola, ai fini del calcolo IVA, nel mese precedente;
  • Si riceve il 16/02/2019 una fattura di gennaio: la detrazione IVA può essere esercitata a partire dal mese di febbraio.
  • Si riceve il 02/01/2020 una fattura di dicembre 2019: la detrazione IVA può essere esercitata a partire dal mese di gennaio 2020.

REVERSE CHARGE

In attesa di maggiori chiarimenti in merito alla gestione delle fatture di acquisto in reverse charge, è da ritenersi possibile poter procedere all’integrazione dell’IVA mediante stampa della fattura elettronica e successiva doppia annotazione sul registro degli acquisti e delle vendite. L’operazione verrebbe quindi gestita direttamente sui registri IVA, non potendo di fatto modificare la fattura elettronica. L’alternativa proposta dall’Agenzia delle Entrate (non obbligatoria) consisterebbe invece nell’emettere un’autofattura, recante i dati della fattura ricevuta, con l’integrazione dell’IVA.

OPERAZIONI ESTERE – NUOVA COMUNICAZIONE

L’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le operazioni verso soggetti esteri. Tali operazioni possono continuare ad essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di apposita comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate (esterometro). Detta comunicazione non è obbligatoria:

  • per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale;
  • per le operazioni per le quali siano state emesse fatture elettroniche.

È consigliabile, pertanto, per le cessioni o prestazioni estere, oltre alla fattura cartacea da inviare al cliente estero, emettere e trasmettere allo SDI la relativa fattura elettronica indicando quale codice destinatario “XXXXXXX”. Così facendo si evita l’invio mensile della comunicazione dati, che rimarrebbe quindi limitato alle seguenti operazioni:

  • acquisti di beni e servizi intracomunitari;
  • acquisti di servizi da Paesi extra-cee.

Rimane inoltre l’obbligo dei modelli Intrastat secondo le regole in vigore dal 1° gennaio 2018.

QR CODE

Grazie a un apposito servizio web dell’Agenzia delle Entrate, è possibile generare un codice a barre bidimensionale, “QR-Code”, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e il codice destinatario di un qualunque soggetto. Detto codice a barre potrà essere mostrato a chi deve emettere fattura al fine di consentirgli di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, tutti i dati identificativi IVA. Detto codice può essere generato e stampato accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”.