ACCONTO IVA

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.

Si riportano schematicamente le principali regole da osservare per il calcolo ed il versamento dell’acconto IVA.

Soggetti interessati:

Tutti i soggetti in possesso di partita IVA ovvero:

  • le ditte individuali ed i professionisti;
  • le società d’ogni tipo;
  • gli enti commerciali e non commerciali (purché soggetti IVA).

Termine di versamento:

L’acconto deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno (se festivo, il primo giorno lavorativo successivo).

Sono consentiti tre metodi calcolo: storico, previsionale ed analitico

 1) Modalità di calcolo ordinario (storico):

  • CONTRIBUENTI MENSILI: 88% del debito IVA (al lordo dell’acconto versato) emergente dalla liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente);
  • CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: 88% del debito IVA (al lordo dell’acconto versato) emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente.

* CASI PARTICOLARI: se nell’anno precedente vi é stato un cambiamento del regime rispetto all’anno precedente:

  • da trimestrale a mensile: l’acconto va calcolato su 1/3 dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo dell’anno precedente;
  • da mensile a trimestrale: l’acconto si calcola sulla somma dei versamenti degli ultimi 3 mesi dell’anno precedente.

 2) Modalità di calcolo previsionale

Se é fondatamente presumibile che il debito del mese di dicembre (per i mensili) o dell’ultimo trimestre (per i trimestrali) sia inferiore a quello dell’anno precedente, é possibile versare l’88% di quanto sarà effettivamente dovuto.

 3) Modalità di calcolo analitico

Seguendo questa modalità di calcolo l’acconto deve essere pari all’importo dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

  • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre, anche se non sono state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
  • le fatture d’acquisto registrate fino al 20 dicembre.

Tale modalità di calcolo é piuttosto complessa dal punto di vista operativo perché impone di tener conto anche delle cessioni di beni non ancora fatturate.

Esclusioni

L’acconto non deve essere versato se risulta inferiore a euro 103,29.

Sono inoltre esclusi:

  • i CONTRIBUENTI MENSILI che erano a credito nella liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente;
  • i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI che erano a credito nella dichiarazione annuale dell’anno precedente;
  • coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA, relativa a dicembre o al quarto trimestre, con un credito d’imposta;
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre dell’anno, se trimestrali, oppure entro il 30 novembre, se mensili;
  • contribuenti minimi.

Scomputo:

L’importo versato a titolo d’acconto verrà scomputato dal debito che risulta:

  • per i CONTRIBUENTI MENSILI, dalla liquidazione del mese di dicembre  (da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo);
  • per i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI, da quanto risulterà dovuto nella liquidazione annuale (con riferimento al IV trimestre) da effettuarsi entro il  16 marzo dell’anno successivo o in sede di dichiarazione IVA 2014.

Modalità di versamento:

L’acconto deve essere versato con il modello F24 per via telematica specificando i seguenti codici tributo:

  • CONTRIBUENTI MENSILI: 6013;
  • CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: 6035 (non é dovuto l’interesse dell’1%).

Sanzioni:

Chi non versa in tutto o in parte l’acconto é soggetto alla soprattassa del 30% sull’importo non versato o versato in meno, salvo che si ricorra all’istituto del ravvedimento operoso.