Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.
Si riportano schematicamente le principali regole da osservare per il calcolo ed il versamento dell’acconto IVA.
Soggetti interessati:
Tutti i soggetti in possesso di partita IVA ovvero:
- le ditte individuali ed i professionisti;
- le società d’ogni tipo;
- gli enti commerciali e non commerciali (purché soggetti IVA).
Termine di versamento:
L’acconto deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno (se festivo, il primo giorno lavorativo successivo).
Sono consentiti tre metodi calcolo: storico, previsionale ed analitico
1) Modalità di calcolo ordinario (storico):
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CONTRIBUENTI MENSILI: 88% del debito IVA (al lordo dell’acconto versato) emergente dalla liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente);
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CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: 88% del debito IVA (al lordo dell’acconto versato) emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente.
* CASI PARTICOLARI: se nell’anno precedente vi é stato un cambiamento del regime rispetto all’anno precedente:
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da trimestrale a mensile: l’acconto va calcolato su 1/3 dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo dell’anno precedente;
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da mensile a trimestrale: l’acconto si calcola sulla somma dei versamenti degli ultimi 3 mesi dell’anno precedente.
2) Modalità di calcolo previsionale
Se é fondatamente presumibile che il debito del mese di dicembre (per i mensili) o dell’ultimo trimestre (per i trimestrali) sia inferiore a quello dell’anno precedente, é possibile versare l’88% di quanto sarà effettivamente dovuto.
3) Modalità di calcolo analitico
Seguendo questa modalità di calcolo l’acconto deve essere pari all’importo dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:
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le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre, anche se non sono state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
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le fatture d’acquisto registrate fino al 20 dicembre.
Tale modalità di calcolo é piuttosto complessa dal punto di vista operativo perché impone di tener conto anche delle cessioni di beni non ancora fatturate.
Esclusioni
L’acconto non deve essere versato se risulta inferiore a euro 103,29.
Sono inoltre esclusi:
- i CONTRIBUENTI MENSILI che erano a credito nella liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente;
- i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI che erano a credito nella dichiarazione annuale dell’anno precedente;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA, relativa a dicembre o al quarto trimestre, con un credito d’imposta;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre dell’anno, se trimestrali, oppure entro il 30 novembre, se mensili;
- contribuenti minimi.
Scomputo:
L’importo versato a titolo d’acconto verrà scomputato dal debito che risulta:
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per i CONTRIBUENTI MENSILI, dalla liquidazione del mese di dicembre (da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo);
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per i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI, da quanto risulterà dovuto nella liquidazione annuale (con riferimento al IV trimestre) da effettuarsi entro il 16 marzo dell’anno successivo o in sede di dichiarazione IVA 2014.
Modalità di versamento:
L’acconto deve essere versato con il modello F24 per via telematica specificando i seguenti codici tributo:
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CONTRIBUENTI MENSILI: 6013;
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CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: 6035 (non é dovuto l’interesse dell’1%).
Sanzioni:
Chi non versa in tutto o in parte l’acconto é soggetto alla soprattassa del 30% sull’importo non versato o versato in meno, salvo che si ricorra all’istituto del ravvedimento operoso.