Il beneficio fiscale derivante dal sostenimento di spese di ristrutturazione edilizia è soggetto a specifiche modalità e adempimenti, di cui si forniscono di seguito alcune informazioni utili.
IN COSA CONSISTE LA DETRAZIONE
E’ possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche una parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni o le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobliliare. A regime, le detrazione sarà del 36% con limite di spesa pari a 48.000 euro.
Detta detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è sotenuta la spesa (anno di pagamento).
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti Irpef aventi titolo ed in particolare:
- proprietari e nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari
- comodatari
- familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati all’articolo 5 del TUIR che producono redditi in forma associata (società semplici, snc, sas, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
TIPOLOGIA DI LAVORI AMMESSI AL BENEFICIO FISCALE
Le tipologie di lavori che godono dell’agevolazione fiscale sono le seguenti:
- interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali; limitatamente alle parti comuni di edifici residenziali (condomini) sono compresi anche i lavori di manutenzione ordinaria;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posto auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi relativi all’adozione di misure atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (furti);
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- interventi finalizzati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’utilizzo di fonti rinnoviabili (da valutare tenendo conto anche della maggiore detrazione del 65% prevista per questa tipologia di interventi) ;
- interventi per l’adozione di misure antisismiche (da valutare tenendo conto anche della maggiore detrazione prevista per questa tipologia di interventi);
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, godono del beneficio fiscale:
- le spese di progettazione e le altre spese professionali sostenute;
- le spese per l’acquisto di materiali;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni altro diritto pagato in merito alle concessioni.
ADEMPIMENTI
Gli adempimenti previsti per godere del beneficio, oltre alle autorizzazioni amministrative e alle concessioni edilizie eventualmente richieste, sono i seguenti:
- comunicazione all’azienda sanitaria locale;
- sostenimento della spesa, con pagamento mendiate apposito bonifico bancario da cui deve risultare la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986), codice fiscale del beneficiario della detrazione (indipendentemente dall’intestatario del conto corrente), e codice fiscale/partita IVA del fornitore; per gli oneri di urbanizzazione o altre imposte sono ammessi altri metodi di pagamento;
- conservazione delle fatture e delle copie dei bonifici eseguiti, nonchè delle abilitazioni amministrative (se richieste, in alternativa autocerficazione inerente la data di inzio lavori).
BONUS MOBILI
Chi effettua interventi di ritrutturazione edilizia, può godere della detrazione del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (nel 2017, solo per interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1.1.2016) per l’acquisto di:
- mobili nuovi;
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni).
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali, spetta fino all’importo massimo di spesa di 10.000 euro e non può prescindere da una ristrutturazione edilizia.