La tassazione delle operazioni immobiliari per le imprese è un argomento molto complesso. L’articolo che segue descrive la disciplina attualmente in vigore, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 83/2012 e delle novità in tema di imposta di registro in vigore dal 1° gennaio 2014.
IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Terreni agricoli:
- Operazione sempre esente IVA e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 0,5%).
Aree edificabili:
- Operazione sempre imponibile IVA e soggetta ad imposta di registro in misura fissa ( 67 euro).
Fabbricati abitativi in genere:
- Qualsiasi locatore (ad eccezione delle imprese costruttrici): operazione sempre esente IVA e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 2%):
- Imprese costruttrici:
- Regime ordinario: operazione esente e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 2%);
- Regime opzionale: operazione imponibile IVA (aliquota 10%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).
Fabbricati strumentali:
- Regime ordinario: operazione esente e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 1%);
- Regime opzionale: operazione imponibile IVA (aliquota 22%) e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (1%)
Modalità di esercizio dell’opzione IVA nelle locazioni di fabbricati abitativi:
- Nuovi contratti: indicazione nel contratto.
- Contratti in corso al 26.06.2012: registrazione volontaria di un atto integrativo dell’originario contratto di locazione oppure trasmissione telematica di apposito modello.
Modalità di mutamento del regime fiscale nelle locazioni di fabbricati strumentali:
- Nuovi contratti: indicazione nel contratto.
- Contratti in corso al 26.06.2012:
- in caso di passaggio dal regime IVA obbligatorio a quello per opzione: nessun adempimento;
- in caso di passaggio dal regime IVA obbligatorio a quello di esenzione: registrazione atto integrativo.
IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI IMMOBILIARI
Terreni agricoli:
- Operazione sempre fuori campo IVA e soggetta ad imposta di registro:
- in misura proporzionale, con aliquota del 15%, in assenza di agevolazioni (coltivatori diretti/IAP);
- in misura fissa (pari a 200 euro), con imposta catastale dell’1%, per i trasferimenti a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (con agevolazione relativa alla piccola proprietà contadina, altrimenti imposta di registro al 9%).
Aree edificabili:
- Operazione sempre imponibile IVA (aliquota 22%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).
Fabbricati abitativi in genere
- Imprese non costruttrici: operazione sempre esente e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota ordinaria del 9%; aliquota del 2% se sussistono i requisiti “prima casa”):
- Imprese costruttrici:
- entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori: operazione imponibile IVA per obbligo di legge (aliquota ordinaria del 10%, aliquota del 4% se sussistono i requisiti “prima casa”, aliquota del 22% se abitazione “di lusso”) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro);
- oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori:
- regime ordinario: operazione esente e soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (aliquota del 9% o del 2%);
- regime opzionale: operazione imponibile IVA (aliquota del 10% o del 4%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).
Fabbricati strumentali:
- Imprese non costruttrici:
- regime ordinario: operazione esente e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro);
- regime opzionale: operazione imponibile IVA (aliquota del 22%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).
- Imprese costruttrici:
- entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori: operazione imponibile IVA per obbligo di legge (aliquota del 22% o del 10%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro);
- oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori:
- regime ordinario: operazione esente e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro);
- regime opzionale: operazione imponibile IVA (aliquota del 22% o del 10%) e soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro).
In tutti i casi in cui il cedente applichi l’IVA per opzione e il cessionario è un soggetto passivo IVA, si applica il c.d. reverse charge, pertanto:
- il cedente deve emettere fattura senza applicazione dell’imposta, indicando la seguente dicitura “inversione contabile ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-bis, DPR 633/72”;
- il cessionario deve integrare la fattura ricevuta applicando l’imposta con l’aliquota prevista per l’operazione posta in essere e procedere con la doppia la registrazione (sia dal lato delle vendite che da quello degli acquisti): l’imposta diventa di fatto neutrale salvo i casi di pro-rata.